Studio Legale Belsanti

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Studio Legale Belsanti
Via Banchi di Sotto 46
53100 Siena

e-mail f.belsanti@tiscali.it    

DEONTOLOGIA

Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 e con modifiche introdotte il 16 ottobre 1999.

ART. 17. Informazioni sull'esercizio professionale

E' consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza .
I - L'informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale.
II - E' consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari rami di attività.
III - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.


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