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DEONTOLOGIA
Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta
del 17 aprile 1997 e con modifiche introdotte il 16 ottobre 1999.
ART. 17. Informazioni sull'esercizio professionale
E' consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale,
secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro
della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza .
I - L'informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera,
rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione
internazionale.
II - E' consentita l'indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari rami
di attività.
III - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto
parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente
previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso
unanime dei suoi eredi.
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